La figura professionale del Fisioterapista
La Figura Professionale del Fisioterapista
Il Profilo Professionale
Il profilo professionale del Fisioterapista in Italia è definito dal Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 741 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995), recante “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista”.
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 — Testo integrale
Art. 1 — Profilo professionale
Comma 1. È individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
Comma 2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
- (a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
- (b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
- (c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
- (d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Comma 3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.
Comma 4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
- (a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l’assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
- (b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all’addestramento per conseguire l’autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell’utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all’ambiente.
Comma 5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Comma 6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2 — Abilitazione all’esercizio professionale
Il diploma universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo, ove esistente.
Art. 3 — Equipollenza dei titoli pregressi
Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al Diploma Universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Inquadramento Giuridico
La figura professionale del fisioterapista si inserisce in un articolato quadro normativo che ha conosciuto importanti sviluppi nel corso degli ultimi decenni.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Il decreto legislativo 502/1992, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, rappresenta la fonte primaria che ha delegato al Ministero della Sanità l’individuazione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili, aprendo la strada all’emanazione del DM 741/1994.
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Un fondamentale passo verso il processo di riconoscimento dell’identità professionale del fisioterapista si compie con la Legge 42/99, che abolisce la definizione di professione “ausiliaria”, attribuendo pieno valore di legge ai contenuti del profilo professionale e rendendo le competenze dinamiche in relazione ai contenuti formativi e ai codici deontologici.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
La Legge 251/2000, intitolata “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, stabilisce all’art. 2 che gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. Fisiobrain
La legge 251/2000 rappresenta un ulteriore consolidamento dello status professionale del fisioterapista perché riafferma i concetti di autonomia e responsabilità e nel contempo introduce il forte ed inequivocabile concetto giuridico della titolarità nello svolgimento delle attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale.
Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
D.M. 29 marzo 2001
Il Decreto 29 marzo 2001 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università individua le professioni da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della Legge 251/2000. Tra le otto “professioni sanitarie riabilitative” è inclusa la professione del Fisioterapista, che è anche quella numericamente prevalente nell’area della riabilitazione.
D.M. 17 maggio 2002
Il Decreto del 17 maggio 2002 esenta dall’applicazione dell’IVA le prestazioni fisioterapiche in quanto prestazioni di carattere sanitario. Ofipugliacentrale
Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Dall’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, i fisioterapisti sono confluiti nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in attesa dell’istituzione dell’Ordine dei fisioterapisti.
D.M. 8 settembre 2022, n. 183 — Istituzione dell’Ordine dei Fisioterapisti
L’8 settembre 2022 il Ministro della Salute firma il Decreto Ministeriale n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2022, che istituisce l’Ordine dei Fisioterapisti. Nascono sia la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione sanitaria di Fisioterapia che 38 Ordini territoriali. Il Regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2022.
L’iscrizione all’Ordine è un requisito indispensabile per poter esercitare la professione di fisioterapista.
Riepilogo delle Fonti Normative Principali
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| D.Lgs. 502/1992 | Riordino della disciplina sanitaria; delega all’individuazione dei profili professionali |
| D.M. 741/1994 | Profilo professionale del fisioterapista |
| L. 42/1999 | Abolizione dell’ausiliarietà; valorizzazione delle competenze professionali |
| L. 251/2000 | Titolarità e autonomia professionale delle professioni sanitarie riabilitative |
| D.M. 29/03/2001 | Inclusione del fisioterapista tra le professioni sanitarie riabilitative ai sensi della L. 251/2000 |
| D.M. 17/05/2002 | Esenzione IVA per le prestazioni fisioterapiche |
| L. 3/2018 | Riordino ordinistico delle professioni sanitarie |
| D.M. 183/2022 | Istituzione dell’Ordine dei Fisioterapisti e della FNOFI |
Testo redatto a scopo informativo e divulgativo. Per il testo normativo integrale si rimanda alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e al portale istituzionale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione sanitaria di Fisioterapia (FNOFI).